Eco Bonus 110%
Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
SPESE AMMESSE
L’agevolazione è concessa per gli interventi di:
– Recupero del patrimonio edilizio (sisma bonus);
– Riqualificazione energetica edifici (eco bonus).
L’Eco Bonus consiste in detrazioni dall’imposta lorda concesse per interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici o ne riducono il rischio sismico.


INTERVENTI AMMESSI
Le detrazioni sono riconosciute per le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sostenute per le seguenti tipologie di interventi “trainanti”:
1. Isolamento termico
2. Sostituzione impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o raffrescamento di edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari
3. Interventi antisismici
L’eco bonus spetta anche per altri interventi, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno di quelli appena elencati:
1. Efficientamento energetico
2. Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici
3. Impianti fotovoltaici
4. Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO
L’eco bonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Fruizione del beneficio mediante detrazione di imposta in 5 anni scegliendo tra:
1. Sconto in fattura: cessione del bonus all’esecutore dei lavori in cambio di uno sconto in fattura
2. Cessione del credito: cessione ad una banca o azienda a fronte di un compenso
